Aspetti Normativi
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 8 Gennaio 2002, serie generale n. 6, è stato emanato il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, riferito agli ambienti di lavoro e, più compiutamente, a tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008, dove operano lavoratori subordinati o comunque ad essi equiparati.
Per lavoratore è da intendersi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Obblighi
Secondo quanto indicato all’Art. 86 del Decreto Legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, e fermo restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo, secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e secondo la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie, che risultano essere indipendenti dalle verifiche a campione effettuate dall’INAIL ex I.S.P.E.S.L., il datore di lavoro può rivolgersi all’A.S.P., all'ARPA o ad organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, come Veritec S.r.l. Verifiche Tecniche.
Le verifiche straordinarie, richieste sempre dal datore di lavoro, vengono effettuate nei seguenti casi:
• esito negativo della verifica periodica;
• modifica sostanziale all’impianto;
• richiesta del datore di lavoro.
Al termine della verifica il soggetto che ha eseguito la verifica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. In caso di verifica straordinaria in seguito a verifica negativa, copia del verbale deve essere inviata agli organi compenti per territorio.
Sanzioni Previste
Con il D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, all’Art. 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”, il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con un’ammenda che può variare da € 500,00 ad € 6.400,00 a seconda dell’omissione commessa.
A titolo esemplificativo, sono soggetti sanzionabili:
- i datori di lavoro pubblici e privati;
- gli amministratori di strutture condominiali;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- tutti i soci di cooperative;
- l'amministratore o il presidente del c.d.A. delle s.r.l.